Si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che il D.P.R. 122/2009 : “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” stabilisce che, a partire dall’anno scolastico passato 2010/2011 e fino a nuove disposizioni normative, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente.
Assentarsi per più di un quarto del monte ore annuale personalizzato comporterà, dunque, la NON AMMISSIONE AGLI SCRUTINI FINALI e conseguentemente la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA . Lo stesso vale per chi frequenta l’ultimo anno di corso: i maturandi “assenteisti” non potranno accedere all’esame di Stato e saranno costretti a ripetere l’anno. Di seguito si riporta la tabella con il calcolo, in ore (h) , del tetto massimo di assenze consentite ad un allievo, per ogni classe di ciascun indirizzo di studio.
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